Art. 11.
(Personale del SIS).

      1. Il personale del SIS con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle Forze di polizia, delle quali cessano di far parte con l'assunzione, salvo quanto stabilito al comma 2.
      2. I regolamenti di cui all'articolo 14 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti

 

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delle amministrazioni civili, delle Forze armate e delle Forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
      3. Il personale del SIS con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il direttore generale del SIS.